Legge 4/2013
Il quadro normativo delle professioni non organizzate in ordini o collegi
La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, definendo principi e strumenti volti a favorire la trasparenza, la qualificazione professionale e la tutela dell’utenza.
La normativa riguarda le attività professionali esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale, non riservate dalla legge a professioni organizzate in ordini o collegi.
La Legge 4/2013 disciplina inoltre il ruolo delle associazioni professionali, definendone caratteristiche, requisiti e strumenti di autoregolamentazione.
Il counselling e la Legge 4/2013
Il counselling rientra nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla Legge 4/2013.
Il counsellor opera nell’ambito della relazione d’aiuto, accompagnando la persona nella riflessione sulle proprie esperienze, sulle proprie difficoltà relazionali, sulle risorse disponibili e sulle possibilità di scelta.
L’attività professionale si fonda sulla relazione con il cliente, sulla valorizzazione delle sue risorse e sulla promozione della sua capacità di orientarsi consapevolmente nelle situazioni della vita personale, relazionale e professionale.
L’esercizio dell’attività deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e senza sovrapporsi alle attività riservate alle professioni organizzate in ordini o collegi o alle professioni sanitarie.
A.Pro.Co. e la Legge 4/2013
A.Pro.Co. – Associazione Professionale Counselling è un’associazione professionale costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
L’Associazione promuove la qualificazione e la valorizzazione della professione di counsellor attraverso la definizione di requisiti per l’accesso e il mantenimento dell’iscrizione, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale e l’adozione di principi e regole deontologiche.
L’appartenenza ad A.Pro.Co. comporta il rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dell’Associazione.
Un’associazione professionale non è un ordine professionale
La Legge 4/2013 non istituisce un nuovo ordine professionale e l’iscrizione a un’associazione professionale non costituisce un’abilitazione statale né equivale all’iscrizione a un albo professionale.
Il ruolo dell’associazione è quello di promuovere la qualità e la correttezza dell’esercizio professionale attraverso strumenti di autoregolamentazione e attraverso specifiche garanzie nei confronti degli utenti.
L’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
L’articolo 2, comma 7, della Legge 4/2013 prevede la pubblicazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dell’elenco delle associazioni professionali che ne fanno richiesta e che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
L’inserimento nell’elenco ministeriale riguarda l’associazione professionale e non costituisce il riconoscimento giuridico della professione rappresentata.
Il MIMIT mette a disposizione dell’utenza l’elenco delle associazioni e le relative informazioni, secondo criteri di trasparenza e accessibilità.
Consulta l’elenco delle associazioni professionali sul sito del MIMIT →
Tutela dell’utente
La Legge 4/2013 pone particolare attenzione alla trasparenza nei rapporti tra professionista e utente.
A.Pro.Co. mette a disposizione dei propri associati e dell’utenza gli strumenti previsti dalla propria organizzazione e dalla normativa di riferimento.
Tra questi rientrano:
- i requisiti e le modalità di accesso all’Associazione;
- le regole relative al mantenimento dell’iscrizione;
- il Codice Deontologico;
- le disposizioni relative alla formazione e all’aggiornamento professionale;
- le informazioni relative agli iscritti, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle regole associative;
- gli strumenti di tutela dell’utente previsti dall’Associazione.
Leggi il Codice Deontologico →
Vai allo Sportello del Cittadino →
I confini dell’attività professionale
Il counsellor opera nell’ambito delle competenze proprie della professione e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
L’attività di counselling non deve essere confusa con le attività riservate ad altre professioni e, in particolare, con le attività proprie delle professioni sanitarie o di professioni organizzate in ordini o collegi.
Il counsellor non svolge attività diagnostica, terapeutica o riabilitativa di natura sanitaria e non sostituisce le figure professionali alle quali tali attività sono riservate.
Quando una situazione richiede competenze diverse da quelle proprie del counselling, il professionista opera nel rispetto dei propri limiti professionali e può orientare la persona verso il professionista competente.
Riferimenti normativi
Legge 14 gennaio 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
Circolare MIMIT del 18 dicembre 2025
Professioni non organizzate – Chiarimenti sull’inserimento nell’elenco ministeriale.
Linee Guida MIMIT per le associazioni professionali
Le Linee Guida aggiornate forniscono indicazioni relative all’inserimento e alla permanenza nell’elenco ministeriale delle associazioni professionali.
